Dichiarazione di gestione civica di un bene comune

Mondeggi Fattoria Senza Padroni
Dichiarazione di gestione civica di un bene comune

Preambolo

Premesso che:

  1. L’intera disciplina che norma la proprietà – all’interno della Costituzione Italiana – è fortemente vincolata alla nozione di “utilità sociale” come è facilmente desumibile dal contenuto degli articoli 41, 42 e 43;
  2. L’art.118 della Costituzione definisce e regola il principio di sussidiarietà secondo cui: “Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”;
  3. Le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione in materia di demanio statale, Sentenza n° 3665 / 2011e n°3813 / 2011, sanciscono che: “Laddove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrinseche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla realizzazione dello Stato sociale come sopra delineato, detto bene è da ritenersi, al di fuori dell’ormai datata prospettiva del dominium romanistico e della proprietà codicistica, “comune” vale a dire, prescindendo dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini.”
  4. L’art.24 del Decreto 133 / 2014, Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio, così recita: “I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.”
  5. la Legge Regionale toscana n°27 del 23.05.2014, Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico, e con D.P.G.R. n°52R del 21 aprile 2015, Regolamento di attuazione della legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 – Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico:
    1. mette in risalto l’importanza della tutela dei beni civici, che: “resta attuale e consiste nel favorire la permanenza delle popolazioni nei territori di residenza, a presidio del territorio stesso, rilanciando l’istituto in quanto vitale e finalizzabile anche al soddisfacimento delle più moderne esigenze sociali” (preambolo, 1);
    2. “Di qui la riscoperta e l’esercizio di forme di gestione collettiva dei terreni, la manutenzione del territorio e la conservazione attiva dell’ambiente, fino alla creazione di comportamenti cooperativi in campo economico, sociale e ambientale” (preambolo, 2);
    3. e dichiara inoltre che: “In applicazione dell’articolo 118, comma quarto della Costituzione, al soggetto gestore è riconosciuta ampia autonomia statutaria e regolamentare, condizionata tuttavia dal controllo della Regione, la quale deve garantire la destinazione e la conservazione degli usi civici per le generazioni future” (preambolo, 10).
  6. La Delibera del Consiglio Comunale di Napoli n. 24 del 22-09-2011 ha introdotto nello Statuto del Comune la categoria giuridica di “bene comune” all’interno delle Finalità e valori fondamentali dello Statuto medesimo, che all’art. 3 stabilisce: “Il Comune di Napoli, anche al fine di tutelare le generazioni future, garantisce il pieno riconoscimento dei beni comuni in quanto funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico”;
  7. La Delibera di Giunta del Comune di Napoli n. 400 del 25-05-2012 destina l’ex Asilo Filangieri, “in coerenza con una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 43 della Costituzione, al fine di agevolare una prassi costitutiva di ‘uso civico’ del bene comune”.
  8. La Delibera di Giunta del Comune di Palermo n. 74 del 13-04-2017 riconosce la sperimentazione dell’uso civico e collettivo urbano di parte del complesso del Montevergini, prendendo atto dell’esperienza di gestione diretta di un bene pubblico come bene comune, iniziata il 7 ottobre 2016, da parte di una comunità aperta e inclusiva che in questi mesi si è riunita nello spazio utilizzandolo in maniera condivisa.

Considerato che:

  1. nella storia, nell’etica, nella cultura, nell’economia e nella politica, i Beni Comuni costituiscono beni sociali che possono essere gestiti soltanto da coloro che (nel caso specifico in oggetto) partecipino fattivamente, seppur con varie modalità, alla loro cura nel rispetto dei principi richiamati dalla presente Dichiarazione;
  2. la gestione autonoma dei Beni Comuni è l’unica in grado di entrare in relazione stabile e cooperante con la comunità territoriale direttamente interessata e le sue eventuali richieste e indicazioni, sempreché esse vengano sostenute dagli esponenti di detta comunità e non dalle loro rappresentanze più o meno istituzionali;
  3. La categoria dei beni comuni è finalizzata al soddisfacimento dei diritti fondamentali degli individui che sono parte attiva dei processi di cura e amministrazione diretta degli stessi. Un bene così inteso e gestito rappresenta una risorsa vitale per la comunità di appartenenza e non può essere alienato in alcun modo;
  4. i Beni Comuni vengono anche in dottrina collegati all’esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini: “Un bene appartiene alla categoria di “bene comune” se esprime utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona ed è informato al principio della salvaguardia intergenerazionale di tali utilità” (Commissione Rodotà per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici, 14 giugno 2007);
  5. Le forme di autorganizzazione sociale e gli usi collettivi sviluppano sistemi di autonormazione che individuano specifiche forme di uso, cura e rigenerazione dei beni comuni, salvaguardandoli per le generazioni future nonché consentendo a quelle presenti di sperimentare modelli di godimento partecipativi a beneficio dell’intera collettività;

Considerato inoltre che:

  • gli “usi civici” sono un’antica forma di uso collettivo di beni destinati al godimento e all’uso pubblico ed è lecito considerarli come istituti e discipline presenti sull’intero territorio nazionale e non solo in area agricola (Sent. Cort. Cost. n. 142/1972); in particolare, “vi è una stretta connessione fra l’interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale” (sent. Cort. Cost. n. 345/1997);
  • La consuetudine (intesa come comportamenti sociali ripetuti un certo periodo di tempo, sufficientemente lungo da rendere tali comportamenti “normali” e giuridicamente vincolanti per tutti) costituisce una delle fonti non scritte del diritto;

Considerato infine che:

  • la tenuta di Mondeggi è da circa tre anni sede di un presidio contadino sperimentale e di attività di custodia diffusa del territorio, grazie a cui sono state intraprese attività agricole e processi di tutela del territorio, che contribuiscono a restituire al luogo dignità agricola e paesaggistica;
  • sin da quando sono iniziate le attività di presidio e custodia, Mondeggi Fattoria senza Padroni (di seguito MFSP) si è configurato come un “laboratorio agricolo e sociale” volto alla sperimentazione ed a garantire l’ampliamento e lo svolgimento dei processi partecipativi, l’allargamento della comunità, l’incremento delle attività agricole, sociali e culturali all’interno dei vari spazi costituenti la tenuta di Mondeggi, nel rispetto della Carta dei Principi e degli Intenti (facente parte della presente dichiarazione, vedi Appendice I)) e delle successive integrazioni e approfondimenti;
  • l’utilizzo dell’intera tenuta coinvolge anche attività di rilievo sociale e di libera fruizione degli abitanti del territorio e della cittadinanza tutta, che di concerto con la comunità ivi promuovono attività e iniziative;
  • l’attività della comunità di Mondeggi vigente da oltre tre anni si configura giuridicamente come una diuturnitas (ripetizione costante di un determinato comportamento nel tempo ) la cui opinio iuris ac necessitatis (convinzione che un dato comportamento sia giusto ed obbligatorio) è rappresentata dalla normativa espressa in premessa alla presente Dichiarazione e pertanto tale attività è da considerarsi consuetudinaria e giuridicamente dovuta.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA COMUNITÀ CHE VOLONTARIAMENTE PRESIDIA, CUSTODISCE E FA RIVIVERE DA UN PUNTO DI VISTA AGRICOLO, SOCIALE E PAESAGGISTICO IL BENE PUBBLICO MONDEGGI E CHE PERTANTO SI OPPONE ALLA SUA ALIENAZIONE; COSTITUITA DA TUTTI COLORO CHE DECIDONO, CON VARI LIVELLI DI PARTECIPAZIONE, DI ADERIRE AL PROCESSO DI AUTOGESTIONE E AUTOGOVERNO, E CHE RICONOSCONO L’AUTORITÀ SOVRANA DELL’ASSEMBLEA PLENARIA (ART. 5):

SI COSTITUISCE NELLA “COMUNITÀ DI MONDEGGI”

E DICHIARA BENE COMUNE EMERGENTE LA PORZIONE DI TERRITORIO CORRISPONDENTE ALLA “TENUTA DI MONDEGGI”.

La Comunità di Mondeggi si riconosce:

  • nella pratica di politiche attive di inclusione e di affermazione delle singolarità, nonché nel ripudio di ogni discriminazione (fascismo, razzismo, sessismo, omofobia), centralizzazione, monopolio e colonizzazione, anche culturali. Vengono altresì considerate una ricchezza tutte le possibili diversità di sesso, età, professione, cultura, abilità, idee, lingua, nazionalità e altro, tra le quali verrà sempre ricercata l’armonia;
  • nello sviluppo dell’attività agricola finalizzata alla produzione di cibo secondo le pratiche dell’agroecologia, fondamentale alla crescita qualitativa della società e al raggiungimento dell’autodeterminazione alimentare; liberando l’agricoltura dalle logiche industriali, del profitto e del mercato;
  • nell’interdisciplinarità e nella condivisione dei saperi e delle conoscenze, nell’ottica di liberare il lavoro esaltando una visione delle relazioni umane cooperativa e non competitiva;
  • nel diritto di esercitare il lavoro in assenza di dinamiche di alienazione tra lavoratore, attività e prodotto;
  • nell’indipendenza dell’organizzazione delle varie attività da ingerenze esterne alla pratica dell’autogoverno;
  • nell’interrelazione, intesa come dipendenza della comunità dalla capacità collaborativa degli individui che in essa si riconoscono;
  • nella ricerca del consenso, al fine di costruire un processo decisionale condiviso attraverso un metodo inclusivo e non autoritario. Inoltre:
  • nel concetto di “terra bene comune” accessibile a chiunque voglia prendersene cura, alla cui accezione vanno dati tutti i possibili significati: terra come generatrice di vita, di cibo, fondamento delle comunità e bene imprescindibile; da cui consegue la protezione e la cura della terra come fonte di risorse presenti e future;
  • nel fine della “ricostruzione” di una comunità intorno alla terra che si possa autodeterminare partendo dal cibo nel soddisfacimento dei propri bisogni, contemporaneamente al sostegno e all’utilizzo di pratiche agroecologiche.

Nella consapevolezza che:

  • L’autogoverno dei beni comuni si ispira ai principi di cooperazione e mutualismo, e si fonda sulla responsabilità e fiducia reciproche tra individuo e collettività;
  • Principio inderogabile è la garanzia di utilizzo, accesso e fruizione da parte di tutti, nel rispetto dei limiti fisici del bene:

Per garantire la corretta gestione delle risorse fisiche limitate del territorio, la Comunità ha attivato pratiche di autogoverno improntate all’ecologia naturale e sociale, solo in virtù delle quali tale bene può essere qualificato come comune.
Tramite tali pratiche la Comunità di Mondeggi garantisce la corretta impronta ecologica sull’ambiente nel rispetto delle sue risorse disponibili: qualora tale impronta tendesse a divenire poco sostenibile, la Comunità potrà attivarsi al fine di supportare la nascita di esperienze simili in altri territori. Il territorio viene pertanto gestito secondo le seguenti modalità, nel rispetto delle pratiche agroecologiche:

  1. lo sviluppo di progetti, che contribuiscano alla conservazione della fertilità dei suoli, alla tutela del paesaggio, al raggiungimento dell’autosostentamento: il “contadino” (singolo, famiglia o gruppo di persone affini) diviene “custode” di una porzione di terra previo consenso della comunità, e si impegna a mantenerla in condizioni uguali o migliori di come l’ha è ricevuta; in virtù di ciò egli può beneficiare ed usufruire dei prodotti della terra;
  2. la custodia e la cura di porzioni di territorio interessate da colture estensive da parte della popolazione locale che sente viva la necessità di un riavvicinamento alla terra, previa adesione ai principi costitutivi di MFSP (ad es. Progetto Mo.T.A.).

Infine, si intende:

per agroecologia, un’interpretazione sistemica della realtà che unisce ecologia, cultura, economia e società per sostenere la produzione agricola, un ambiente sano e comunità agrarie sostenibili (vedi Appendice III).
Il modello agroecologico – che Mondeggi persegue come soluzione economica e sociale necessaria per la sana conservazione della propria comunità e del suo territorio – rifiuta pertanto il modello agricolo industriale, fondato su efficienza, produttività e dissociazione, a scapito di salute e biodiversità.
Al contrario, l’agroecologia promuove una nuova socialità fra gli uomini, un rapporto stretto e biunivoco fra uomini e ambiente, favorisce l’accesso alla terra da parte di nuovi contadini e pratiche sostenibili che rispettino la biodiversità e la salubrità, nell’ottica dello sviluppo della società.
Si considerano pratiche agroecologiche anche la valorizzazione dei saperi rurali locali, la rivalutazione del lavoro contadino, la costruzione di mercati locali e di circuiti di economia circolare tra produttori e consumatori.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Bene comune, dichiarazione, comunità
La Comunità di Mondeggi si impegna a praticare forme decisionali condivise che assicurino una gestione includente e la libera espressione, in opposizione a logiche privatistiche e clientelari.
A tal fine la comunità adotta la presente “Dichiarazione” quale strumento di autogoverno.

Art. 2 Usi civici e collettivi
La presente dichiarazione, ispirandosi a un’interpretazione estensiva degli usi civici, regola l’utilizzo degli spazi e dei terreni costituenti la tenuta di Mondeggi garantendo, nel rispetto del limite fisico dei singoli spazi, la fruibilità, l’inclusività, l’imparzialità, l’accessibilità e l’autogoverno, al fine di assicurare la conservazione del bene per le
future generazioni e il diritto d’uso collettivo da parte della comunità di riferimento.
Determina inoltre le funzioni dei vari organi di autogoverno per consentire una gestione sperimentale del bene ispirata ai modelli più avanzati della democrazia partecipativa e aperta alla dinamica creativa del processo di autogoverno.
Gli “organi di autogoverno” descritti nella presente dichiarazione costituiscono l’”ente gestore” del bene.

CAPO II – MODALITA’ DI AUTOGOVERNO

Art. 3 Articolazione dell’Autogoverno
La presente dichiarazione intende garantire lo sviluppo e la razionalizzazione di pratiche decisionali condivise che assicurino l’obiettivo di una partecipazione effettiva e democratica alle scelte riguardanti l’utilizzo degli spazi di Mondeggi.
La forma assembleare è adottata per deliberare, discutere ed elaborare il calendario e la gestione delle attività e delle iniziative: all’interno delle assemblee non vige né il potere di delega né la pratica del voto, così come illustrato nella Carta dei Principi e degli Intenti (Appendice I).

Art. 4 Formazione del consenso e decisione
Al fine di promuovere un’effettiva pratica di consapevolezza ed autorganizzazione, la comunità si adopera al suo interno affinché la sede assembleare – e le decisioni che vengono prese al suo interno – sia la più partecipata possibile.
Le decisioni prese dagli organi previsti dalla presente dichiarazione (assemblee) vengono stabilite perseguendo il metodo del consenso (vedi Appendice IV).

Art. 5 L’Assemblea Plenaria
L’Assemblea plenaria costituisce l’organo decisionale sovrano della Comunità di Mondeggi, pertanto discute delle linee generali di indirizzo delle attività svolte all’interno di MFSP, nonchè delle strategie politiche da adottare verso l’esterno. In particolare:

  • discute collettivamente la programmazione delle attività, sulla base di una proposta diretta in assemblea;
  • coordina l’utilizzo degli spazi tenendo conto, innanzitutto, del limite fisico degli stessi e delle attività proposte dai gruppi di lavoro istituiti volta per volta;
  • aggiorna il calendario delle attività da svolgersi;
  • aggiorna il calendario delle iniziative esterne a cui partecipare;
  • stabilisce gli strumenti per garantire un’ampia divulgazione delle attività programmate;
  • con motivazione e secondo le modalità stabilite dalla presente dichiarazione, può respingere iniziative o proposte;
  • può costituire appositi “gruppi di lavoro” che supportano tecnicamente la realizzazione delle attività programmate, la comunicazione, la logistica e la cura dei vari spazi in relazione alle esigenze organizzative emergenti dal quotidiano svolgersi della vita della comunità;
  • discute e approva pubblicamente gli impegni di spesa relativi all’autogoverno, alla gestione e alla programmazione;
  • valuta la promozione di raccolta fondi e iniziative di crowdfunding a sostegno delle attività e dei progetti;
  • valuta le varie richieste di partecipazione a MFSP;
  • si occupa dei rapporti con la Città Metropolitana e gli altri Enti Pubblici;
  • cura la comunicazione verso la popolazione residente nel territorio
  • aggiorna con cadenza semestrale i contenuti della presente Dichiarazione
    All’inizio di ogni assemblea viene nominato chi modera ed annota gli interventi, chi gestisce i tempi di intervento e chi redige il verbale. Ogni seduta dell’Assemblea si conclude con l’aggiornamento del calendario delle attività.

Art.6 Le Assemblee Tecniche o di Secondo Livello
Le varie realtà che compongono la comunità di Mondeggi si possono autorganizzare in assemblee di secondo livello, per facilitare e semplificare lo sviluppo dei singoli progetti.
Tali assemblee sono subordinate all’Assemblea Plenaria, sono comunque aperte a tutti i membri della Comunità di Mondeggi e devono seguire – nel corso dei propri processi decisionali – il metodo del consenso. Al momento, risultano costituite le seguenti assemblee di secondo livello.

  1. Assemblea di Presidio – L’assemblea si occupa dei metodi di funzionamento interno del nucleo dei presidianti, in particolare:
    • della gestione delle pratiche di convivenza quotidiana e della risoluzione dei problemi interpersonali
    • della turnazione dei responsabili di gestione delle varie attività
    • della gestione dell’ospitalità nei vari periodi dell’anno
  2. Assemblea Agricola – L’assemblea si occupa della gestione del lavoro agricolo, delle risorse e dei piani colturali basandosi sui principi dell’agroecologia: in particolare, l’organizzazione e la gestione delle colture potrà essere fatta singolarmente o tramite gruppi di affinità.
    La modalità di convocazione dei vari gruppi di affinità sarà funzionale all’attività agricola svolta.
    I gruppi di affinità riferiscono sull’avanzamento del proprio progetto agricolo all’Assemblea Agricola.
    L’Assemblea Agricola riferisce periodicamente all’Assemblea Plenaria lo stato di avanzamento dei vari progetti agricoli.
  3. Assemblea MoTA – E’ l’organo decisionale per la gestione delle porzioni di oliveta in custodia e per gli appezzamenti orticoli affidati, nonché per la gestione e l’affidamento di nuove porzioni di oliveta, nell’ambito di parti di territorio di Mondeggi precedentemente individuate – e destinate a tale scopo – dall’Assemblea Plenaria.
    In ausilio a quanto stabilito dall’Assemblea Plenaria, l’Assemblea MoTA cura la comunicazione verso la popolazione residente nel territorio
    L’assemblea è costituita da tutti i cittadini/e appartenenti al Progetto MoTA ed è aperta a tutti gli altri membri della Comunità di Mondeggi.
    L’assemblea MoTA rifesrisce periodicamente all’Assemblea Plenaria lo stato di avanzamento della cura dell’oliveta e della gestione degli orti.

Art. 7 Modalità di convocazione dell’Assemblea
Le modalità di convocazione dovranno garantire la più ampia partecipazione attraverso tempi congrui e mezzi di comunicazione appropriati.
L’Assemblea Plenaria si riunisce almeno una volta al mese. La convocazione con l’ordine del giorno delle varie assemblee dovrà essere effettuata tramite mail o social network almeno 3 giorni prima.
Le altre assemblee e gruppi di lavoro nominati dall’Assemblea Plenaria vengono convocate e si riuniscono secondo quanto pubblicato all’interno dei calendari via mail e social network.

Art. 8 Ordine del giorno dell’Assemblea
All’inizio di ogni assemblea viene letto l’Ordine del Giorno (OdG).
L’OdG dell’assemblea plenaria è presentato, discusso e approvato dall’Assemblea precedente.

CAPO III – DIRITTI E DOVERI DI PARTECIPAZIONE

Art. 9 Modalità di partecipazione
La partecipazione alla vita e alle attività di Mondeggi è libera.
Chiunque sia interessato a svolgere attività agricole o a sviluppare un proprio progetto agricolo all’interno dei terreni di Mondeggi, presenta la proposta all’Assemblea Plenaria (art.5), che ne valuta l’ammissibilità attraverso la sua congruità con la presente Dichiarazione e la Carta dei Principi e degli Intenti (Appendice I). La proposta verrà
gestita in base a quanto stabilito dalla presente dichiarazione.
La decisione sulla fattibilità di tale progetto verrà presa dall’Assemblea Plenaria dopo aver acquisito il contributo tecnico dell’Assemblea Agricola (art. 6).
Chiunque sia interessato a sviluppare un proprio progetto a valenza sociale e/o culturale, presenta la proposta all’Assemblea Plenaria (art.5), che ne valuta l’ammissibilità attraverso la sua congruità con la presente Dichiarazione e la Carta dei Principi e degli Intenti (Appendice I). La proposta verrà gestita in base a quanto
stabilito dalla presente dichiarazione.
Per lo sviluppo e la gestione di un determinato progetto l’Assemblea Plenaria potrà avvalersi anche di un gruppo di lavoro appositamente costituito.

Art. 10 Presidianti, Custodi, Ospiti, Viandanti e Fruitori
Considerata la natura prevalentemente agricola del progetto MFSP e pertanto la necessità di presenziare stabilmente nell’area di Mondeggi, si definiscono “Custodi s.l.” (Custodi in senso lato) tutti coloro che custodiscono attivamente e con varie pratiche il territorio di Mondeggi, comunque sempre nel rispetto dei limiti fisici dei vari spazi di cui questo è composto.
In considerazione delle modalità di autogoverno di cui la comunità si è dotata e delle loro caratteristiche intrinseche, ogni custode s.l. è tenuto a garantire la massima partecipazione possibile all’interno del progetto, soprattutto:

  • alle varie assemblee, al fine di rendere le decisioni prese il più condivise e partecipate possibile.
  • ai momenti forti delle varie lavorazioni agricole

l’Assemblea plenaria (art.5) può, ove sussistano gravi motivi quali comportamenti antidemocratici, sessisti, violenti, ovvero palesi inadempienze rispetto al presente Regolamento ed alla Carta dei Principi e degli Intenti, respingere la richiesta di diventare Custode s.l (vedi sotto) o revocare la qualifica di Custode s.l. (vedi sotto).
All’interno dei Custodi s.l. vengono riconosciute le seguenti figure.

  1. “Presidianti” sono tutti coloro che custodiscono attivamente il territorio tramite un presidio abitativo permanente, sviluppando i singoli progetti agricoli secondo i criteri dell’agroecologia,, che risultino economicamente sostenibili nel rispetto di quanto enunciato al Capo V della presente Dichiarazione.
    Chiunque voglia diventare Presidiante è tenuto alla preventiva partecipazione al presidio in qualità di Viandante (vedi sotto) per un periodo di tempo di una settimana, nel corso della quale avrà la possibilità di frequentare le assemblee e partecipare alla vita di Mondeggi.
    Se al termine della settimana non vengono ravvisati problemi particolari dall’Assemblea di Presidio, il Viandante potrà intraprendere un percorso sperimentale di conoscenza reciproca, durante il quale valuta la congruità delle dinamiche di Mondeggi e l’esperienza di convivenza con gli altri Presidianti rispetto alle proprie aspettative e aspirazioni. Contemporaneamente, gli altri Presidianti valutano il grado di partecipazione del nuovo Presidiante ed la qualità della convivenza reciproca.
    La durata di questo periodo verrà stabilita caso per caso, valutando anche la possibilità di verifiche intermedie del percorso fatto.
    Una volta che questo secondo percorso avrà avuto esito positivo, il Viandante farà esplicita richiesta all’Assemblea Plenaria, sostenuto dalla valutazione da parte dell’Assemblea di Presidio.
    l’Assemblea Plenaria (art.5), nel rispetto del limite fisico degli spazi disponibili, ratifica la richiesta.
    La mancata partecipazione alla vita, alla cura e alla gestione di Mondeggi dovrà essere sempre motivata e concordata con gli altri presidianti, nonchè valutata all’interno dell’Assemblea Plenaria, nel rispetto delle esigenze di coabitazione e delle tempistiche del lavoro agricolo,
  2. “Custodi” sono tutti coloro che partecipano attivamente alla vita e allo sviluppo di Mondeggi attraverso pratiche di solidarietà e collaborazione a tutte le attività di cura e gestione. In particolare, si definiscono Custodi coloro che:
  • partecipano alla cura e custodia del territorio agricolo tramite l’adesione al “Progetto Mo.T.A.” (art. 12);
  • partecipano all’Assemblea Plenaria (art.5) e all’organizzazione e gestione delle varie attività e iniziative che si tengono a Mondeggi;

Come i Presidianti, anche i Custodi si impegnano al rispetto della presente dichiarazione. In considerazione di quanto precedentemente enunciato, i Custodi debbono partecipare attivamente a tutti i momenti in cui si scandisce l’autogoverno di MFSP.
La mancata partecipazione alla vita, alla cura e alla gestione di Mondeggi dovrà essere sempre motivata e concordata con gli altri custodi, nonchè valutata all’interno dell’Assemblea Plenaria

  1. Sono “Ospiti” tutti coloro che si avvicinano a MFSP al fine di concretizzare un progetto specifico da svilupparsi entro un determinato periodo di tempo. Gli Ospiti presentano il loro progetto all’Assemblea Plenaria, che:
  • ne valuta la congruità rispetto alla Carta dei Principi e degli Intenti (Appendice I) nonché della presente Dichiarazione;
  • sulla base del calendario degli eventi già in programma e della disponibilità degli spazi necessari, nonché sentite le esigenze degli Ospiti, concorda il periodo durante il quale sviluppare il progetto presentato.
    Gli Ospiti che propongono l’esecuzione di progetti all’interno di Mondeggi sono anche responsabili dell’organizzazione logistica e della riuscita delle attività proposte.
  1. Sono “Viandanti” tutti coloro che richiedano di trascorrere un breve periodo di tempo a Mondeggi per contribuire alle attività della Fattoria.
    Allo scopo di gestire la richiesta di ospitalità l’Assemblea di Presidio (art.6) individua periodicamente tra i Presidianti un “Responsabile dell’Ospitalità” che si occupa di ricevere e valutare le richieste dei viandanti sulla base della disponibilità di spazio per la foresteria e di registrare le istanza in un apposito calendario.
    Coloro che vogliono diventare Viandanti presentano specifica richiesta al Responsabile dell’Ospitalità.
    La durata massima dell’ospitalità per i Viandanti è indicativamente di una settimana, trascorsa la quale è possibile reiterare la domanda, che può essere accolta solo nel caso in cui la disponibilità di spazi e di lavori lo consenta e non vi siano altre richieste da assecondare.
    Sono Viandanti anche gli aderenti al Progetto WOOF, la durata della cui ospitalità è però dettata dal regolamento dell’associazione di riferimento.
    Il Viandante si impegna a collaborare ai lavori della comunità di Mondeggi durante il periodo della propria permanenza e a ricercare una armonica convivenza con gli altri Custodi e con i Presidianti.
  2. Sono “Fruitori” tutti coloro che partecipano alle attività proposte dai Presidianti o dai Custodi e le incentivano con la propria presenza.

Art. 11 Principi di responsabilità
Per garantire lo svolgimento e l’armonia delle attività all’interno di MFSP è obbligo per tutti i soggetti coinvolti l’assunzione di un atteggiamento responsabile e rispettoso degli interessi della collettività e dei diritti delle generazioni future: le attività si dovranno svolgere rispettando il decoro dei luoghi e garantendo un corretto
rapporto con i residenti del territorio circostante.
I Presidianti ed i Custodi possono servirsi degli spazi di Mondeggi esclusivamente per l’uso e per il tempo stabiliti; non possono altresì cedere ad altri soggetti l’uso anche parziale degli spazi.
Chi – a qualsiasi titolo – propone e partecipa alle attività e ai progetti all’interno di Mondeggi è tendenzialmente tenuto a cooperare alla loro realizzazione e a condividerne la responsabilità del loro sviluppo.

Art.12 Progetto Mo.T.A
Il Progetto Mo.T.A. (Mondeggi Terreni Autogestiti) si inserisce nel più ampio Progetto MFSP e consiste nell’assegnazione in custodia a singoli, nuclei familiari o libere associazioni di piccole porzioni di oliveta e di terreno ad uso ortivo, con il concreto obiettivo di creare e cementare una comunità che intenda il territorio e le risorse di Mondeggi come un bene comune da custodire, presidiare e difendere.
L’azione di cura e custodia deve essere attuata utilizzando le tecniche dell’agroecologia pertanto, data la natura sociale del progetto, ogni intervento dovrà essere orientato non alla semplice resa produttiva, ma al mantenimento e al miglioramento dell’equilibrio dell’ecosistema naturale e agricolo.
Chiunque aderisca al Progetto MoTA entra di diritto nella”Comunità di Mondeggi” a titolo di “Custode” ed è tenuto al rispetto degli enunciati della presente “Dichiarazione”.
Inoltre, chiunque aderisca al Progetto MoTA legge, approva e si impegna al rispetto della relativa Carta dei Principi, facente parte integrante della presente Dichiarazione (Appendice II).

CAPO IV – MODALITÀ DI DECISIONE

Art. 13 Garanzie di accesso e fruizione collettiva
Come già espresso all’interno del Preambolo, la garanzia di utilizzo, accesso e fruizione degli spazi da parte di tutti i soggetti che compongono la Comunità di Mondeggi costituisce principio ispiratore dell’intero impianto della gestione civica del bene comune agricolo emergente.
Chiunque aderisce ai principi ispiratori del progetto MFSP e decide volontariamente di parteciparne alla gestione, tutela e custodia della tenuta di Mondeggi, legge ed approva la presente dichiarazione con modalità espresse al Capo III e – nel rispetto dei limiti fisici del bene – entra a far parte della Comunità di Mondeggi.
Nessun progetto potrà essere svolto all’interno della tenuta di Mondeggi senza l’approvazione dell’Assemblea Plenaria, che rappresenta l’organo decisionale sovrano e di garanzia dell’autonomia agricola, sociale e culturale dell’intera comunità di riferimento di Mondeggi.
Sia i singoli sia i soggetti collettivi, di qualunque natura giuridica, possono proporre attività secondo le regole della presente dichiarazione, con l’esclusione delle iniziative di propaganda elettorale, attività a scopo di lucro (così come definito all’art.24) e, salvo diversa decisione dell’assemblea, per iniziative che – pur meritorie – non possono
essere ricomprese nell’ambito della Carta dei Principi e degli Intenti.
La calendarizzazione delle attività è sempre aperta a nuove proposte; essa deve comunque garantire che una parte degli spazi (terreni e immobili) sia riservata al regolare lavoro della Comunità di Mondeggi e dei presidianti in particolare.
In caso di esubero di proposte di attività e progetti agricoli conformi alla presente Dichiarazione, viene delegata all’Assemblea Plenaria la loro valutazione, nonché l’adozione del criterio più idoneo per la loro selezione (ad esempio, criterio cronologico, criterio di necessità, sorteggio, ridimensionamento territoriale dei progetti, rotazione, etc).
Alternativamente – così come già espresso nel preambolo – la Comunità di Mondeggi si attiverà per supportare la nascita e replicare esperienze simili in altri territori.

Art. 14 Principi di cooperazione e cogestione
La gestione civica del bene comune agricolo Mondeggi si ispira ai principi di autogestione, cooperazione e mutualismo, e tende a rafforzare la responsabilizzazione individuale e collettiva durante il processo di programmazione delle attività.
La responsabilizzazione si concretizza nell’attività di cooperazione che vede ogni singolo membro della comunità concorrere all’attività di cura e gestione di Mondeggi, al di là della specifica attività che lo vede impegnato.
Ogni singolo membro la cui proposta di attività viene calendarizzata sceglie, secondo le modalità individuate durante l’Assemblea Plenaria, in che modo e in quali momenti donare parte del suo tempo e delle sue competenze affinché altre ed altri membri della comunità possano parimenti godere dei mezzi produttivi, dei saperi e degli spazi di Mondeggi.
La Comunità di Mondeggi mira a rendere ogni attività ivi svolta, attraverso i principi sopra delineati, precondizione affinché altre attività possano avere luogo in futuro, in un’ottica di divisione equa dei carichi di lavoro, di cooperazione, di conservazione del bene per le generazioni future.

Art. 15 Proposte
Chiunque intenda attuare un proprio progetto all’interno di Mondeggi deve discutere personalmente la propria proposta durante l’Assemblea Plenaria al fine di favorire il confronto e la cooperazione fra tutti i componenti della Comunità di Mondeggi.
Nei soli casi motivati da un’impossibilità materiale di partecipazione per cause di lavoro, malattia o altro grave impedimento è ammessa la delega.
Sull’ammissibilità alla discussione di tali proposte decide, per consenso, l’Assemblea Plenaria.

Art. 16 Procedimento di modifica della Dichiarazione
La gestione civica di un bene comune agricolo si fonda sulla capacità di autonormazione, a garanzia del processo di autonomia produzione agricola, culturale e sociale della comunità di riferimento.
Pertanto ogni revisione periodica, nel rispetto dei principi inderogabili stabiliti nel preambolo della presente Dichiarazione, deve essere approvata dall’assemblea plenaria.

CAPO V – DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 17 Principi generali
Partendo dall’evidenza scientifica e storica del fallimento dell’economia del debito e del liberismo capitalistico, la comunità di Mondeggi intraprende un percorso di autonomia fondato su forme di economia sostenibile per la vita e la salute dell’ambiente, delle comunità e delle persone, e per quella delle generazioni future.
Il progetto MFSP propone una gestione economica di un bene comune basata su un’autogestione responsabile e trasparente, attraverso la creazione di un sistema indipendente e autonomo sul piano decisionale che ne permetta l’emancipazione nel tempo dai circuiti economici dominanti.
Principi organizzativi cardine nella gestione economica sono quelli:

  • della sostenibilità, declinata in senso economico, ambientale e sociale;
  • della multifunzionalità, promossa attraverso l’interdisciplinarità delle attività, degli operatori e delle forme organizzative.

Vengono inoltre promosse e favorite:

  • forme innovative di scambio volte all’auto-sostentamento e auto-sostenibilità;
  • mutualità tra singoli, attraverso la creazione di rapporti di solidarietà e aiuto reciproco e la costituzione di casse di mutuo aiuto, intendendo il lavoro come un mezzo di sostentamento, di realizzazione e dignità umana.

Tutte le attività svolte e gli obiettivi posti dovranno basarsi sulla coerenza tra mezzi e fini e sulla ricerca di un equilibrio e una sinergia tra la dimensione individuale e quella collettiva, attraverso il dialogo e il confronto.
Tali attività sono volte a generare ricchezza diffusa (sociale, ambientale, relazionale) tramite la costruzione di un’economia locale che si autosostiene, che conserva il patrimonio naturale ed edilizio e lo mantiene accessibile e fruibile, impedendo ulteriori sprechi di denaro pubblico.

Art. 18 Gestione dei beni agricoli prodotti
In accordo con quanto sopra enunciato, i prodotti delle varie lavorazioni saranno principalmente destinati al raggiungimento dell’autodeterminazione alimentare dei partecipanti – a vario titolo – ai progetti agricoli in essere.
I prodotti in eccesso potranno inoltre essere distribuiti al pubblico tramite i seguenti canali:

  • direttamente in Fattoria;
  • il circuito dei Mercati Contadini;
  • il circuito dei Gruppi d’Acquisto Solidale;
  • reti di commercio solidale a carattere nazionale (ad es. FuoriMercato);

Art. 19 Gestione economica
La gestione economica avviene in trasparenza secondo il seguente procedimento:

  1. l’Assemblea plenaria discute e approva pubblicamente gli impegni di spesa;
  2. l’Assemblea di Fattoria propone in Plenaria gli indirizzi di gestione economica per l’anno solare successivo.

In quest’ottica, la comunità di Mondeggi non considera a scopo di lucro tutte quelle attività finalizzate all’autosostentamento dei presidianti, al miglioramento delle condizioni di lavoro, dei mezzi di produzione e della cura dello spazio.
L’accesso agli spazi e alle attività non è mai subordinato ad una corresponsione economica; i contributi eventualmente elargiti sono da intendersi sempre come liberi e non vincolanti.

Art. 20 Fonti di sostegno economico e finanziamento
Per la realizzazione e lo svolgimento delle attività la comunità diffusa di Mondeggi può:

  • reperire fondi tramite l’organizzazione di eventi o attività di autofinanziamento;
  • ricorrere a forme di finanziamento quali la raccolta fondi e il crowdfunding;
  • stabilire accordi con associazioni per il finanziamento di specifiche iniziative (ad es.Mutua Auto Gestione – MAG);
  • accettare donazioni, patrocini, sponsorizzazioni ed ogni altra attività decisa collettivamente in Assemblea plenaria.

I beni conferiti per la dotazione agricola di Mondeggi restano destinati e vincolati alla loro funzione collettiva; solo in caso di cambio della destinazione d’uso i soggetti che li hanno conferiti – ove individuabili – possono richiederne la restituzione.
Qualora tali soggetti non risultino più individuabili, spetterà all’Assemblea Plenaria determinare la destinazione dei beni in oggetto.

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